Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art.14 da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
Alert generale
Alert generale “Si informano gli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” che i dati personali ivi pubblicati sono “riutilizzabili alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. n. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”. (estratto da deliberazione Garante privacy n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).
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Art. 47 - D.Lgs. 33/2013 |